Chi lavora in Svizzera e abita in un Paese UE/AELS/UK deve, in linea di principio, assicurarsi in Svizzera. I frontalieri provenienti da Italia, Germania, Austria o Francia possono tuttavia scegliere se assicurarsi in Svizzera o nel proprio Paese di domicilio.
In loco, per telefono o tramite videochiamata: troviamo la soluzione assicurativa più adatta a voi e alla vostra famiglia.
Avete tre mesi di tempo a partire dall’inizio dell’attività lavorativa per scegliere la vostra assicurazione malattia. Se abitate in Italia, Germania, Austria o Francia, beneficiate del diritto di opzione, ossia potete decidere una tantum se assicurarvi in Svizzera o nel vostro Paese di domicilio.
Desiderate mantenere l’assicurazione nel Paese di domicilio? In tal caso, dovete presentare una domanda di esenzione dall’obbligo d’assicurazione presso l’ufficio di assicurazione malattia del Cantone del vostro datore di lavoro. Di regola, la decisione è definitiva.
Importante: chi non rispetta il termine di tre mesi viene assegnato automaticamente all’assicurazione di base in Svizzera. L’obbligo d’assicurazione vale anche per i vostri familiari che non svolgono un’attività lucrativa, a condizione che questi non siano stati precedentemente esentati dall’obbligo d’assicurazione.
Siete frontaliere o frontalieri e desiderate stipulare un’assicurazione malattia in Svizzera? Ecco come assicurarsi, passo dopo passo.
Stipulate l’assicurazione di base BASIS. A tal fine, inviateci la relativa proposta e i documenti necessari:
Vi mancano dei documenti? Non esitate a contattarci al numero 0844 80 81 82.
Dopo la stipulazione, vi trasmettiamo la vostra polizza unitamente al formulario S1.
Presentate il formulario S1 alla vostra assicurazione malattia nel Paese di domicilio: vi registrate così per l’assistenza reciproca internazionale.
In seguito, ricevete la tessera d’assicurato della vostra assicurazione malattia nel Paese di domicilio e, in aggiunta, anche la tessera d’assicurato di Helsana. Ogni persona assicurata riceve una tessera distinta per uso personale.
Trattamenti nel Paese di domicilio: mostrate la tessera d’assicurato della vostra assicurazione malattia locale. Le fatture provenienti dal vostro Paese di domicilio vanno presentate presso questa assicurazione. Inizialmente le spese vengono assunte dalla vostra assicurazione locale per essere in seguito computate a Helsana. Si prega di tenere presente che è possibile sottoporsi esclusivamente alle cure di medici e cliniche che accettano la vostra tessera d’assicurato.
Trattamenti in Svizzera: mostrate la vostra tessera Helsana. Le spese vengono conteggiate direttamente secondo il sistema svizzero. È prevista una partecipazione ai costi.
L’assicurazione di base svizzera vi offre copertura per prestazioni mediche importanti, tra cui, ad esempio, visite mediche, medicamenti e degenze in ospedale.
All’estero l’assicurazione di base copre solo in caso di emergenza. Assume i trattamenti d’urgenza presso fornitori di prestazioni pubblici come ospedali, studi medici e farmacie, tuttavia con un tetto massimo di spesa. All’interno dei Paesi UE e AELS/UK (Islanda, Norvegia e Gran Bretagna), si applica la tariffa sociale del rispettivo Paese. In tutti gli altri Paesi, l’assicurazione di base all’estero paga al massimo il doppio dell’importo che verrebbe corrisposto per il trattamento in Svizzera.
Per frontaliere e frontalieri: in caso di emergenza al di fuori del vostro Paese di domicilio, si applica la rispettiva tariffa sociale prevista nei Paesi UE/AELS/UK. In tutti gli altri Paesi vi rimborsiamo al massimo il doppio dell’importo assicurato in Svizzera.
I trasporti d’urgenza non sono coperti dall’assicurazione di base all’estero; lo stesso vale per le aliquote percentuali nel Paese di trattamento.
Suggerimento: portate con voi la vostra tessera d’assicurato quando viaggiate nei Paesi UE/AELS/UK, perché vale come tessera europea di assicurazione malattia. In questo modo Helsana si occupa direttamente del pagamento e voi evitate la partecipazione ai costi svizzera costituita dalla franchigia e dall’aliquota percentuale.
L’assicurazione di base assume in tutta la Svizzera i costi secondo la tariffa per il trattamento eseguito da un medico riconosciuto. Questo vale anche per le prestazioni prescritte da un medico, quali ad esempio chiropratica, fisioterapia, psicoterapia, ergoterapia, logopedia, levatrici. Tutte le prestazioni sono riportate nell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre).
L’assicurazione di base paga le spese ospedaliere nel reparto comune (camera a più letti). Con l’assicurazione di base potete scegliere liberamente un ospedale tra quelli riportati nell’elenco ospedaliero cantonale. Siete assicurati fino alla tariffa del Cantone in cui lavorate o siete soggiornanti settimanali. In aggiunta, corrispondete un contributo di 15 franchi per ogni giorno di degenza in ospedale.
Per trasporti d’emergenza in ambulanza necessari dal profilo medico, l’assicurazione di base assume il 50% dei costi fino a 500 franchi per anno civile. L’assicurazione di base copre anche i costi di trasporto per un trattamento necessario dal profilo medico con un veicolo Spitex, un taxi per sedie a rotelle o un veicolo per disabili.
L’assicurazione di base copre i medicamenti prescritti dal medico se riportati nell’Elenco delle specialità (ES) e impiegati secondo l’omologazione.
Consiglio per risparmiare: chiedete sempre i farmaci generici per pagare un’aliquota percentuale inferiore.
Medicamenti e farmaci generici: ecco cosa paga Helsana
Ricevete i contributi previsti dalla legge per i mezzi ausiliari e gli apparecchi prescritti dal medico come stampelle, apparecchi per misurare la glicemia, apparecchi per terapia inalatoria e respiratoria, calze di compressione, pompa tiralatte, ecc. I mezzi ausiliari riconosciuti dell’assicurazione di base sono riportati nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi.
Ecco cosa paga l’assicurazione di base in caso di maternità:
La medicina alternativa è coperta solo in parte dall’assicurazione di base. Copre i costi dei trattamenti ambulatoriali dei seguenti metodi purché il medico disponga di un perfezionamento riconosciuto (certificato di capacità FMH):
Limiti: l’assicurazione di base paga al massimo 180 minuti per metodo nell’arco di sei mesi. Ulteriori prestazioni sono coperte da un’assicurazione integrativa.
La vostra assicurazione di base sostiene le visite profilattiche come la mammografia per l’individuazione precoce di malattie. L’assicurazione di base copre anche i costi per la prevenzione, ad esempio vaccinazioni come il vaccino antinfluenzale o il vaccino anti TBE, se prescritte ed eseguite da un medico.
L’assicurazione di base paga la visita ginecologica di controllo ogni tre anni. L’assicurazione di base si assume i costi per le mammografie a determinate condizioni.Saremo lieti di fornirvi per telefono informazioni sulle visite profilattiche coperte dall’assicurazione di base in Svizzera.
Ricevete 10 franchi al giorno per al massimo 21 giorni per anno civile per le cure balneari prescritte dal medico in stabilimenti termali riconosciuti in Svizzera. L’assicurazione di base non paga però i soggiorni di cura (cure di convalescenza).
Le frontaliere e i frontalieri devono assicurarsi entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera (a meno che non esercitino il diritto di opzione). Se la registrazione avviene oltre tale termine, si applica un supplemento di premio di almeno il 30%. Si tratta di una disposizione di legge ai sensi dell’art. 8 OAMal. Il supplemento viene calcolato per una durata pari al doppio del ritardo sostenuto (al massimo però per 5 anni) e vale anche per i familiari da assicurare.
Il diritto di opzione conferisce alle frontaliere e ai frontalieri provenienti da Paesi limitrofi (solitamente Italia, Germania, Austria o Francia) un diritto di scelta una tantum: entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera, questi decidono se assicurarsi in Svizzera ai sensi della Legge sull’assicurazione malattie (LAMal) o se richiedere l’esenzione così da mantenere l’assicurazione malattia del Paese d’origine. Di regola, la decisione ha valore definitivo e vale per tutti i familiari da assicurare.
Dipende dal vostro domicilio. Trovate un elenco aggiornato per il diritto di opzione sul sito web dell’Istituzione comune LAMal alla voce «Versicherungspflicht und Optionsrecht» (Obbligo d’assicurazione e diritto di opzione).
La domanda di esenzione dall’obbligo d’assicurazione in Svizzera deve essere presentata per iscritto presso il Cantone del vostro datore di lavoro. Di norma, il diritto di opzione può essere esercitato una tantum e include i familiari che non svolgono un’attività lucrativa.
Se siete impiegate o impiegati in Svizzera, in generale anche i vostri familiari che non svolgono un’attività lucrativa sono soggetti all’obbligo d’assicurazione svizzero (salvo in caso di diritto di opzione distinto, come avviene ad es. in Germania). Tra questi rientrano i familiari minorenni, i familiari adulti in formazione e il coniuge che non svolge un’attività lucrativa. L’obbligo d’assicurazione non si applica al genitore che svolge un’attività lucrativa nel Paese d’origine né alle persone disoccupate o che percepiscono una rendita in tale Paese.
L’assicurazione malattia per frontalieri prevede i seguenti costi: Il premio, da corrispondere ogni mese e dovuto a prescindere dai vostri costi sanitari. La franchigia, che ammonta a 300 franchi all’anno. Questo importo fisso è a vostro carico in caso di spese mediche. Esaurita la franchigia, dovete corrispondere rispettivamente un’aliquota percentuale del 10%. Tale importo è limitato a 700 franchi all’anno. In caso di degenze in regime stazionario si aggiunge un contributo ai costi ospedalieri di 15 franchi al giorno. La partecipazione ai costi è prevista solo per trattamenti in Svizzera.
Per i trattamenti ambulatoriali (ad es. una visita medica o un intervento in ospedale senza pernottamento) potete scegliere liberamente il medico.
Per i trattamenti stazionari beneficiate della libera scelta tra tutti gli ospedali della Svizzera riportati negli elenchi ospedalieri cantonali.
Siete assicurati fino alla tariffa del Cantone in cui lavorate o siete soggiornanti settimanali. In aggiunta, corrispondete un contributo di 15 franchi per ogni giorno di degenza in ospedale.
A vostro carico è prevista una franchigia annua di 300 franchi, oltre la quale ci assumiamo noi le spese: voi pagate il 10% di aliquota percentuale per ogni fattura, fino a un massimo di 700 franchi all’anno.
Se si tratta di un contratto quadro di lavoro con attività regolare, mantenete la vostra copertura assicurativa.
Se non lavorate più in Svizzera, dovete comunicarcelo tempestivamente, per iscritto o per telefono. A partire da quel momento si estingue anche il vostro obbligo d’assicurazione in Svizzera e dovete assicurarvi nel Paese di domicilio. Nel caso in cui percepiate però un’indennità di disoccupazione dalla Svizzera, mantenete la vostra copertura assicurativa in Svizzera fino alla fine della fruizione. In tal caso, vi invitiamo a inviarci la relativa documentazione.
Buono a sapersi: se terminate l’attività lucrativa e andate immediatamente in pensione, continuate a essere soggetti all’obbligo d’assicurazione in Svizzera, a meno che non percepiate anche una pensione dal Paese di domicilio. In questo caso vi invitiamo a contattarci per verificare i dettagli del vostro obbligo d’assicurazione.
La vostra copertura assicurativa presso di noi è limitata alla durata dell’impiego. Successivamente, il vostro obbligo d’assicurazione si estingue. Contattateci per iscritto o per telefono poco prima dell’ultimo giorno di lavoro così da poter terminare correttamente l’assicurazione. Se ci contattate solo in seguito, la copertura assicurativa cessa comunque con effetto retroattivo a partire dall’ultimo giorno di lavoro. I trattamenti di cui si è usufruito dopo la fine dell’attività lavorativa possono quindi non essere coperti dall’assicurazione.
Se cambiate datore di lavoro senza interrompere l’attività lucrativa in Svizzera, la copertura assicurativa rimane in essere. In tal caso vi invitiamo a comunicarci il nuovo datore di lavoro.
Siamo volentieri a vostra disposizione.